“Per un periodo di 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la garanzia del Fondo è concessa senza alcuna valutazione del merito di credito delle piccole e medie imprese – scrive in una nota il deputato della Lega Francesco Zicchieri – Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento sia a breve termine che a medio lungo termine. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento. Trascorso il periodo di 4 mesi e fino al 31.12.2021 l’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI è previsto solo valutando le imprese sulla base del modulo economico finanziario del modello di rating (no andamentale, no pregiudizievoli)
Per un periodo di 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la garanzia del Fondo è concessa anche ai soggetti beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni.
Per un periodo di 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la garanzia del Fondo è concessa anche in relazione alle operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazioni di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo, a condizione che le stesse prevedano l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 15% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di estinzione. Non è prevista la condizione del credito aggiuntivo solo nel caso in cui la stessa non sia richiesta dal soggetto beneficiario finale.
Per un periodo di 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la garanzia del Fondo è concessa anche in relazione alle operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento delle linee di credito a breve termine (scoperto c/c, anticipo fatture, etc…), già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo, a condizione che le stesse prevedano l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 15% dell’importo consolidato.Non è prevista la condizione del credito aggiuntivo solo nel caso in cui la stessa non sia richiesta dal soggetto beneficiario finale.
Per un periodo di 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito. Non è altresì previsto alcun onere a carico dei soggetti richiedenti in caso di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo per tutte le operazioni presentate fino al 31.12.2020.
Innalzamento importo garantito a 5 milioni per ogni singola impresa
Inoltre è fondamentale in questa fase innalzare innalzare il “de minimis” per le impresa quantomeno da euro 200.000 ad euro 400.000 (questa è norma di impatto comunitario)
Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 su allungamenti e sospensione Accordo ABI di finanziamenti non precedentemente garantiti. La garanzia interviene sull’importo del debito residuo oggetto dell’allungamento. 80% senza valutazione.
Ammissibilità imprese agricole al fondo centrale di garanzia
Infine, accelerare firma decreto attuativo DL Crescita, utile tra le altre cose a:
– attivare la sezione speciale mid-cap. Occorre comunque modificare la sezione, prevedendo che per la stessa siano previste le stesse commissioni previste in via generale per l’operatività del Fondo (gratis per le imprese colpite dal coronavirus) e riducendo da 10 a 5 anni il limite minimo della durata dei finanziamenti garantibili”.